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Strage di Viareggio, la Cassazione: “Una corretta manutenzione avrebbe evitato l'incidente” | VIDEO

Le motivazioni della sentenza di gennaio della Suprema Corte sulla tragedia che provocò 32 vittime nel 2009. L’aggravante di mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro è decaduta, portando alla prescrizione dell’omicidio colposo, anche perché “le vittime non sono assimilabili a lavoratori e dunque non può essere loro riconosciuto il rischio lavorativo”

La strage di Viareggio si poteva evitare con una corretta manutenzione. Lo scrive la Cassazione nelle motivazioni, appena depositate, della sentenza di inizio anno sulla tragedia che il 29 giugno 2009 provocò 32 morti nell’area della stazione, soprattutto nelle case vicine, per il deragliamento di un treno merci e la successiva fuoriuscita ed esplosione di una grande quantità di gpl.

Se fosse stata effettuata una corretta manutenzione, scrive la Cassazione, “sarebbe emersa l’assenza della documentazione inerente la storia manutentiva del carro e dei suoi componenti e quindi esso sarebbe stato escluso dalla circolazione”. Si sarebbe potuto evitare così uno degli incidenti più gravi nella storia del nostro Paese.

Ve l’abbiamo raccontata, parlando con sopravvissuti e familiari delle vittime, con Giulio Golia nel servizio che vedete qui sopra nel febbraio 2017 dopo la sentenza di primo grado e nel novembre 2018 concentrandoci anche sui rischi di prescrizione.

“Sin da prima del verificarsi del sinistro di Viareggio tutti gli operatori del settore ferroviario erano a conoscenza del fatto che una manutenzione non eseguita a regola d’arte fosse stata all’origine di alcuni incidenti ferroviari”, sostiene oggi la Cassazione confermando quanto emerso in Appello. “Anche le prassi instaurate per i carri merci nazionali attestano la conoscenza del rischio derivante da una inadeguata manutenzione degli assili. Non è stato mai anche solo rappresentato che il carro sviato a Viareggio avesse caratteristiche costruttive tali da renderlo significativamente diverso da quelli nazionali”.

Il reato di omicidio colposo, ribaltando invece in questo caso quanto deciso in Appello, è prescritto, 12 anni dopo, facendo cadere l’aggravante del mancato rispetto delle norme sulla sicurezza sul lavoro. Ci sarà anche un nuovo processo di Appello per disastro colposo nei confronti degli ex vertici delle Ferrovie, tra cui Mauro Moretti, ex amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana ed ex ad di Ferrovie dello Stato, e Michele Mario Elia, ex ad Rfi.

La riduzione della velocità a 60 km/h al passaggio del treno cisterna in stazione non era una regola prevedibile quando si verificò la strage di Viareggio ed è stata introdotta successivamente come norma. Per questo la Cassazione ha dichiarato prescritto il reato per il venir meno dell'aggravante della violazione delle norme sulla sicurezza sul lavoro. La violazione della regola cautelare della riduzione della velocità a 60 km/h "è stata individuata ex post, con una erronea identificazione della condotta che avrebbe evitato l'evento". 

L’aggravante non può essere applicata, si legge anche nelle motivazioni “perché le vittime non sono assimilabili a lavoratori e dunque non può essere loro riconosciuto il rischio lavorativo”. I morti cioè non erano lavoratori né a loro assimilabili, quindi l’aggravante decade.

Si trovavano tranquillamente nelle case o nelle strade dell’area vicina alla stazione di Viareggio. Nel nostro servizio in alto potete vedere e ascoltare alcune delle loro terribili storie.

“Non vi è dubbio che il datore di lavoro dell’impresa ferroviaria sia tenuto alla valutazione di tutti i rischi derivanti dall’esercizio delle attività di impresa e quindi anche dei rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori derivanti dalla circolazione di carri dei quali non cura direttamente la manutenzione, destinati al trasporto delle merci pericolose”, scrive la Cassazione. “Va escluso che i tragici eventi occorsi a Viareggio abbiano concretizzato un rischio lavorativo, di talché l’eventuale inosservanza dell’obbligo datoriale della valutazione dei rischi non assume rilievo causale”.

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